venerdì 19 marzo 2010

MAI PIU' L'INDICAZIONE DEL PARTITO POLITICO PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA

Da anni l’UGL aveva esortato la Direzione del personale a modificare la tipologia di documentazione richiesta ai lavoratori per giustificare l’assenza dall’azienda nei giorni delle elezioni con particolare riferimento a coloro che svolgevano il ruolo dei rappresentanti di lista ai quali, veniva richiesta di fornire all’azienda l’atto di nomina in cui era indicato il partito di appartenenza.

Tale richiesta, pur se derivante da una prassi ormai consolidata, a nostro avviso, non era del tutto conforme ad alcune norme in tema, tra l’altro, di Privacy e Statuto dei lavoratori.

Finalmente, questa volta, in esito alla ennesima richiesta, la Direzione del personale, ha accolto l’istanza e ha modificato opportunamente la comunicazione riferita alla documentazione richiesta ai lavoratori per le attività presso seggi elettorali.

Pertanto, i rappresentanti di lista, da ora in poi potranno comunicare con documentazione in forma libera, quindi non più con riferimento al partito politico, la partecipazione alle operazioni elettorali.

Di seguito la istanza inviata alla direzione del personale e favorevolmente accolta:

Da: UGL SOGEI
Inviato: giovedì 18 marzo 2010 15.26
A: DIREZION DEL PERSONALE

Oggetto: operazioni seggi elettorali

Ho saputo che sta per uscire la comunicazione per i lavoratori che saranno impegnati nelle operazione elettorali.

Tra l’idonea documentazione da produrre, nel caso dei rappresentanti di lista, non ci può essere la nomina da cui risulta il partito politico per il quale si svolge la rappresentanza.

Ai sensi dell’articolo 4 del Codice in materia di trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, per dato sensibile si intende anche il dato personale idoneo a rilevare le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati…

Ai sensi dell’articolo 11 del medesimo Codice, i dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati (e per trattati si intende qualunque operazione sui dati, consistenti ad esempio nella raccolta, conservazione, elaborazione ecc…) solo se ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati…

Tutto ciò premesso, se la finalità della SOGEI, inerente alla richiesta al lavoratore di certificazione e quindi di diversa documentazione, attestante la giustificazione dell’assenza nei giorni delle elezioni, sia quella appunto di giustificare l’assenza, ci si chiede in virtù di quale norma di legge si richiede al lavoratore “la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico”, con riferimento al rappresentante di lista, trattandosi in questo caso di documentazione non pertinente a giustificare l’assenza ma piuttosto a rilevare un dato sensibile di cui al citato articolo 4 e in nulla rispettoso dell’articolo 11. Infatti, l’azienda, in luogo della suddetta “documentazione comprovante il conferimento dell’incarico”, a coloro che hanno svolto il rappresentate di lista, potrebbe agevolmente richiedere al lavoratore, la stessa documentazione prodotta per l’assenza per visita medica: “giustificativi cartacei” dove ben si potrebbe scrivere: “assente per elezioni” e, in più, un “certificato firmato dal Presidente del Seggio”, al pari di quelli che firmano ad esempio le strutture sanitarie in caso di visita medica (senza indicazione della diagnosi a tutela della riservatezza) o che vengono solitamente già fornite ai scrutatori o segretari di seggio…

Vi prego pertanto di verificare la possibilità di modificare opportunamente la comunicazione:

http://sogeionline.sogei.it/AZIE/COM/BACHECA/BACHECA/consultazioni%20elettorali%206-7%20giugno%20e%20referendum%2021-22%20giugno.pdf